Parte I – PRINCIPI
ART. 1 Finalità
Il “Movimento Nazionale per la sovranità” ha il fine di garantire la sovranità nazionale e popolare dell’Italia, nel rispetto dell’identità, delle tradizioni, della dignità spirituale e delle aspirazioni economiche e sociali del popolo italiano.
Il Movimento si riconosce nei principi di libertà, democrazia,legalità, giustizia, solidarietà sociale, coesione territoriale e unità della Repubblica, ripudiando qualsiasi forma di violenza e, discriminazione basata sulle differenze di sesso, di razza, di religione e di condizione sociale ed economica.
Il Movimento promuove i valori della famiglia fondata sul matrimonio, i diritti e i doveri di cittadinanza italiana, il senso di appartenenza comunitaria, la sussidiarietà e la partecipazione sociale e popolare.
Il Movimento crede nel valore del lavoro, dell’impresa e della partecipazione dei lavoratori alla gestione ed agli utili, della cultura e dell’arte, come strumenti di elevazione spirituale, economica e sociale di ogni cittadino.
Il Movimento promuove la pacifica convivenza tra le diverse identità e la costruzione dell’Europa di Popoli liberi e Nazioni sovrane.
Il simbolo è costituito da un cerchio bianco e blu con il disegno di una Fiamma tricolore stilizzata e la scritta “Movimento Nazionale Per la Sovranità”.
ART.2 Principi organizzativi
Il Movimento è organizzato su base democratica e persegue l’attuazione dell’articolo 49 della Costituzione della Repubblica per il pieno riconoscimento della personalità giuridica dei partiti politici.
Il Movimento promuove nuove forme di partecipazione quali strumenti di democrazia partecipativa e deliberativa.
La struttura territoriale del Movimento, è articolata in organi di direzione politica ed amministrativa su base nazionale, ed in organi territoriali su base regionale, provinciale o di area metropolitana, comunale e sub comunale, dotati di ampia autonomia nell’organizzazione e nell’azione politica.
Al Movimento possono federarsi Associazioni nazionali o territoriali, che, mantenendo la loro autonomia organizzativa, dichiarino di aderire ai principi ispiratori del Movimento e lo sostengano nelle elezioni sia territoriali che nazionali. L’adesione è subordinata ad una deliberazione della Direzione Nazionale su proposta del Segretario Nazionale, secondo quanto previsto dall’articolo17.
Il Movimento partecipa alle competizioni elettorali, aderendo a schieramenti coerenti con i propri principi e con il proprio programma, promuovendo lo strumento delle primarie per scegliere i candidati da sostenere ad ogni livello.
ART 3 Gli Iscritti
Possono iscriversi al Movimento tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 16° anno di età. Possono altresì iscriversi tutti i cittadini dell’Unione Europea, residenti in Italia, che godano dei diritti politici, nonché le persone di origine italiana residenti all’estero.
L’iscrizione è libera e si effettua secondo le modalità stabilite nel Regolamento del Tesseramento. Non è consentita l’iscrizione per interposta persona.
La Direzione Nazionale, su proposta del Responsabile del Dipartimento Organizzazione, approva annualmente il Regolamento del Tesseramento, che dovrà prevedere la quota di iscrizione, la tracciabilità dei flussi finanziari e le procedure per l’accertamento dell’identità del soggetto che effettua il versamento.
È in ogni caso incompatibile con l’iscrizione al Movimento l’adesione ad associazioni segrete o comunque finalizzate a sovvertire l’ordine costituzionale, nonché l’iscrizione ad altri partiti, organizzazioni massoniche ed associazioni i cui scopi siano inconciliabili con le finalità e i programmi del Movimento.
Non possono essere iscritti al Movimento coloro i quali abbiano subito condanne, anche non definitive, per associazione a delinquere di stampo mafioso.
All’atto dell’iscrizione il richiedente precisa a quale Circolo vuole appartenere. In carenza di indicazione verrà iscritto al Circolo territoriale o ambientale più affine alla sua residenza o alla sua attività. L’iscritto può liberamente chiedere di trasferire ad altro Circolo la sua iscrizione.
Parte II – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
ART.4 I Circoli territoriali o ambientali.
L’unità organizzativa di base del Movimento è il Circolo territoriale o ambientale.
Per costituire un Circolo sono necessari almeno 10 iscritti, che eleggono al proprio interno un Presidente e determinano gli organi direttivi.
Il Circolo territoriale propone la propria costituzione e delimitazione territoriale al Coordinamento provinciale, che decide insindacabilmente. Analogamente il Circolo ambientale propone la propria costituzione e l’ambito della propria attività al Coordinamento provinciale, che decide insindacabilmente.
Il Presidente di Circolo viene eletto ogni due anni, salvo dimissioni o commissariamento da parte del Coordinamento provinciale.
ART.5 I Coordinamenti comunali e sub-comunali
Il Coordinamento Comunale viene istituito dal Coordinamento provinciale in ogni Comune dove è presente il Movimento e coincide con un Circolo territoriale, se questo è l’unico ad operare nel territorio comunale in questione.
Il Coordinamento provinciale può deliberare la costituzione di un Coordinamento sub-comunale (di quartiere, di zona, di circoscrizione o di municipio) in base al relativo Statuto comunale o in presenza di un elevato numero di iscritti e di circoli operanti in quel territorio.
Gli iscritti dei Circoli che fanno parte del Coordinamento comunale (o sub-comunale) eleggono con voto segreto il Coordinatore comunale (o sub-comunale). Se nessuno dei candidati ottiene la maggioranza degli aventi diritto al voto, si procede al ballottaggio tra i due candidati meglio classificati. Il Coordinatore comunale dura in carica due anni, salvo dimissioni o commissariamento da parte del Coordinamento provinciale.
Il Coordinatore comunale (o sub-comunale) nomina un Direttivo con un numero di componenti non inferiore a due, tra i quali designa un Tesoriere.
I Coordinatori sub-comunali partecipano di diritto al relativo Direttivo comunale.
Il Coordinatore e il Direttivo comunale (o sub-comunale) hanno il compito di provvedere alla raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali, alla proposta della lista dei candidati per le elezioni comunali da sottoporre alla ratifica del Coordinamento provinciale.
Art. 6 Il Coordinamento provinciale
In ogni provincia è istituito un Coordinamento provinciale di tutti i Circoli operanti in quel territorio. L’Ufficio Politico, su proposta del Segretario del Movimento, d’intesa con il Presidente, può istituire Coordinamenti sub-provinciali, in particolare dividendo i comuni capoluogo dal restante territorio provinciale.
Il Coordinamento provinciale rappresenta il Movimento in ambito provinciale, coordina l’attività dei Coordinamenti comunali, nomina, con decisione motivata, i Commissari dei Circoli e dei Coordinamenti comunali e cura la compilazione delle liste alle elezioni provinciali e la lista circoscrizionale provinciale per le elezioni regionali, da sottoporre all’approvazione del Coordinamento regionale.
Nella Valle D’Aosta le competenze del Coordinamento provinciale sono svolte direttamente dal Coordinamento regionale.
Il Coordinamento provinciale promuove l’istituzione in ogni Comune della provincia del Coordinamento comunale (o sub-comunale) ed, eventualmente, di Coordinamenti territoriali di più comuni confinanti.
Ogni Coordinamento provinciale è retto da un Presidente e da una Direzione che durano in carica due anni e sono eletti con votazione segreta dalla maggioranza dell’Assemblea provinciale degli iscritti, con almeno tre mesi di anzianità di iscrizione.
Il Presidente provinciale ha la rappresentanza del Movimento nella Provincia e partecipa alle riunioni del Coordinamento regionale. La Direzione provinciale è composta da 10 a 25 dirigenti, proporzionalmente al numero degli iscritti della Provincia rapportati al numero complessivo degli iscritti al Movimento.
La Direzione provinciale è eletta per il 50% dall’Assemblea provinciale, mentre il restante 50% viene nominata dal Presidente provinciale, che assegna gli incarichi e in particolare quello di Tesoriere.
L’Assemblea provinciale elegge altresì i delegati per il Congresso Nazionale secondo il numero stabilito dalla Direzione Nazionale.
Art. 7 Il Coordinamento regionale
In ogni Regione e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano viene nominato dal Segretario nazionale, d’intesa con il Presidente Nazionale, il Coordinatore regionale o delle Province Autonome.
Il Coordinamento regionale è composto dai Coordinatori Provinciali, dai componenti dell’Assemblea Nazionale iscritti nella regione, dal responsabile regionale dell’organizzazione giovanile e da 5 iscritti nominati dal coordinatore regionale; il numero dei componenti nominati non può comunque superare il numero di quelli di diritto. Il Coordinatore regionale e il Coordinamento durano in carica due anni.
I Coordinatori regionali hanno la rappresentanza del Movimento nella Regione relativamente alla presentazione delle candidature alle elezioni Provinciali e Regionali.
Nel caso di impedimento o di revoca per gravissime inadempienze organizzative e funzionali dei Portavoce Provinciali, ovvero a seguito dell’adozione di provvedimenti disciplinari da parte del Collegio di Garanzia, il Coordinatore regionale, sentita la Direzione regionale, provvede alla nomina dei Commissari provinciali.
Art.8 Il Regolamento per l’elezione degli organi territoriali
Su proposta del Responsabile del Dipartimento Organizzazione, la Direzione Nazionale approva il Regolamento per l’elezione degli organi territoriali, curando la trasparenza e la democraticità delle procedure, nonché le attività di controllo e verifica da parte degli organi centrali del Movimento per il rispetto dei diritti degli iscritti.
Parte III – ORGANI CENTRALI
Art.9 Il Congresso Nazionale
Il Congresso Nazionale è convocato di norma ogni due anni, ovvero entro un mese dalla cessazione anticipata dalla carica del Segretario nazionale, dall’Assemblea Nazionale su proposta del Presidente nazionale del Movimento.
Sono delegati di diritto al Congresso Nazionale i membri dell’Ufficio politico, della direzione nazionale e dell’Assemblea Nazionale; il Presidente nazionale e il Segretario nazionale; i componenti del Collegio di Garanzia; i Coordinatori regionali; i parlamentari nazionali ed europei; gli Assessori, i Deputati o consiglieri regionali; i sindaci dei Comuni con più di 15.000 abitanti e i Presidenti di Provincia o Città metropolitana; i componenti della Direzione nazionale dell’Organizzazione giovanile nel numero massimo di venti; ; rappresentanti degli Italiani all’estero indicati dal Segretario Nazionale del Partito d’intesa con il Presidente Nazionale nel numero massimo di 6.
In ogni Assemblea provinciale vengono eletti i delegati per il Congresso nazionale, tra cui il Presidente provinciale, nel numero stabilito dal Regolamento congressuale approvato dall’Assemblea nazionale.
Il Congresso nazionale elegge il Presidente, il Segretario Nazionale e l’Assemblea Nazionale.
Art. 10 L’Assemblea Nazionale
L’Assemblea Nazionale è formata dai componenti della Direzione Nazionale e da 240 componenti eletti dal Congresso Nazionale. Con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti, l’Assemblea Nazionale può cooptare fino a 100 nuovi membri.
L’Assemblea Nazionale ratifica la nomina, effettuata dal Segretario Nazionale d’intesa con il Presidente Nazionale, dei responsabili dei dipartimenti di attività istituiti dal Segretario Nazionale.
L’Assemblea Nazionale approva annualmente, su proposta del Tesoriere, il Bilancio preventivo e consuntivo del Movimento e nomina, nel caso le leggi vigenti non prevedano la revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito albo, un Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri effettivi e due supplenti.
L’Assemblea Nazionale coadiuva il Segretario Nazionale e la Direzione Nazionale nella conduzione politica ed organizzativa del Movimento e approva, su proposta del Segretario Nazionale, d’intesa con il Presidente Nazionale , le liste per le elezioni politiche ed europee, tenendo altresì conto delle indicazioni provenienti dagli organi territoriali.
Le riunioni dell’Assemblea Nazionale si tengono almeno una volta ogni sei mesi e vengono convocate e presiedute dal Presidente Nazionale del Movimento. L’assenza non giustificata a tre sedute consecutive determina la decadenza dalla carica. I componenti dichiarati decaduti e quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle elezioni dell’Assemblea Nazionale.
Gli assessori regionali, i presidenti di provincia ed i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e delle città capoluogo di provincia ed i componenti del Comitato di garanzia hanno diritto di partecipare ai lavori dell’Assemblea Nazionale, senza diritto di voto.
Art. 11 Il Presidente Nazionale
Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale con votazione unica collegata a quella del Segretario Nazionale e dura in carica due anni; coadiuva il Segretario Nazionale nella direzione politica del Movimento.
Il Presidente Nazionale convoca di sua iniziativa, o su richiesta del Segretario Nazionale o di un terzo dei componenti, le riunioni dell’Assemblea Nazionale e le presiede.
Esprime il parere e l’intesa obbligatori in tutte le materie previste dallo Statuto.
Art. 12 Il Segretario Nazionale e il Vice Segretario Nazionale
Il Segretario Nazionale ha la rappresentanza legale e la direzione politica del Movimento, dura in carica due anni.
Il Segretario Nazionale, è eletto dal Congresso Nazionale, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui, alla prima votazione non si raggiunga la maggioranza prescritta, si procede ad una seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati.
Il Segretario Nazionale, d’intesa con il Presidente Nazionale , nomina e revoca il Tesoriere ed il Responsabile del Dipartimento organizzazione, nonché i responsabili dei dipartimenti di attività che istituisce. Predispone d’intesa con il Presidente le liste per le elezioni politiche ed europee e le sottopone, sentito l’Ufficio Politico, all’Assemblea Nazionale per la ratifica.
Nel caso di impedimento o di revoca per gravissime inadempienze organizzative e funzionali dei Portavoce Regionali, ovvero a seguito dell’adozione di provvedimenti disciplinari da parte del Collegio di Garanzia, il Segretario Nazionale, d’intesa con il Presidente del Partito e sentito l’Ufficio politico, provvede alla nomina di Commissari regionali.
Il Segretario Nazionale d’intesa con il Presidente Nazionale nomina un Vice Segretario che lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni, eventualmente secondo specifiche deleghe. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario Nazionale in caso di impedimento.
Art. 13 Il Tesoriere, il Responsabile del Dipartimento Organizzazione, e i responsabili dei dipartimenti per le politiche del Nord e del Centro-Sud.
Il Tesoriere, il Responsabile del Dipartimento Organizzazione e i responsabili dei Dipartimenti per le Politiche del Centro-Sud e del Nord sono nominati dal Segretario Nazionale, d’intesa con il Presidente Nazionale, e durano in carica per due anni, salvo revoca da parte dell’organo nominante.
Il Tesoriere rappresenta il Movimento nei rapporti bancari ed economici con Enti ed Istituzioni sia pubblici che privati, è autorizzato d’intesa con il Segretario nazionale ad aprire conti correnti sia bancari che postali e ad emettere assegni su tali conti. Ai sensi delle leggi vigenti rappresenta il Movimento negli adempimenti connessi alla domanda ed alla riscossione dei rimborsi per le spese elettorali e per ogni altra forma di contribuzione pubblica e privata. Formula le linee guida della politica economica e finanziaria del Movimento e predispone la relazione contabile ed il Bilancio preventivo e consuntivo del Movimento che, sottopone annualmente all’Assemblea Nazionale.
Il Responsabile del Dipartimento Organizzazione stabilisce annualmente le modalità per il tesseramento al movimento, cura l’organizzazione territoriale, promuovendo l’istituzione dei comitati provinciali e comunali, propone al Segretario Nazionale la nomina di responsabili provvisori di organi territoriali in fase di istituzione e vigila sull’efficienza delle organizzazioni periferiche, proponendo agli organi centrali competenti, i necessari provvedimenti.
I Responsabili del Dipartimento del Centro-Sud e del Dipartimento del Nord coordinano le rispettive aree territoriali per affrontare la questione meridionale e quella settentrionale
Art. 14 La Direzione Nazionale
L’Assemblea Nazionale elegge al proprio interno una Direzione Nazionale composta da un massimo di 60 membri, di cui fanno parte di diritto il Segretario Nazionale, il Presidente Nazionale, il Vice Segretario Nazionale, il Tesoriere, i Responsabili dei Dipartimenti Nazionali, il Presidente del Collegio di Garanzia, il responsabile dell’Organizzazione giovanile, i parlamentari nazionali ed europei, gli assessori e i consiglieri regionali iscritti al Movimento. I Coordinatori regionali partecipano ai lavori della Direzione, senza diritto di voto.
La Direzione Nazionale è presieduta da un coordinatore nominato dal Segretario Nazionale d’intesa con il Presidente Nazionale.
La Direzione Nazionale attua le deliberazioni dell’Assemblea Nazionale e ha poteri di indirizzo nei confronti degli eletti del Movimento.
Art. 15 L’Ufficio Politico ed il Portavoce
L’Ufficio Politico è composto dal Presidente Nazionale, dal Segretario Nazionale, dal Vice Segretario, dal Tesoriere, dal Responsabile del Dipartimento organizzazione, dal Coordinatore della Direzione Nazionale, dal Presidente del Collegio di Garanzia, dai garanti del Movimento, dai Responsabili dei Dipartimenti per le politiche del Nord e del Centro-Sud e da componenti nominati, nell’ambito della Direzione Nazionale, dal Segretario Nazionale d’intesa con il Presidente Nazionale.
L’Ufficio Politico viene riunito dal Segretario Nazionale ed ha funzioni consultive e di indirizzo dell’azione politica del Movimento. L’Ufficio Politico nomina al suo interno un Portavoce a cui attribuisce funzioni di rappresentanza presso gli organi di informazione.
Art.16 L’Organizzazione giovanile
E’ promossa la costituzione di un’Organizzazione giovanile, attraverso le proposte di una Commissione di almeno 20 iscritti di età inferiore a 30 anni, nominata dal Congresso nazionale del Movimento.
Entro tre mesi dalla sua costituzione, la suddetta Commissione propone all’Assemblea nazionale lo Statuto, il nome, il simbolo e il progetto di attività dell’Organizzazione giovanile. L’Assemblea nazionale approva, a maggioranza dei suoi componenti, le proposte presentate, che devono in ogni caso prevedere l’autonomia organizzativa nel rispetto dei principi del Movimento, l’elettività degli organi dirigenti e le articolazioni studentesche e universitarie.
Art.17 Le Associazioni federate e la Consulta delle Liste civiche
Al Movimento possono federarsi Associazioni nazionali o territoriali, che, mantenendo la loro autonomia organizzativa, dichiarino di aderire ai principi ispiratori del Movimento e lo sostengano nelle elezioni sia territoriali che nazionali. L’adesione è subordinata, su proposta del Segretario Nazionale, ad una deliberazione della Direzione Nazionale, che ne definisca i patti federativi, con le rispettive rappresentanze negli organismi centrali o territoriali. L’Assemblea Nazionale coopta al suo interno i rappresentati delle Associazioni federate.
Su proposta del Segretario Nazionale e del Responsabile del dipartimento Enti Locali, la Direzione Nazionale può costituire una Consulta delle Liste civiche, a cui partecipano gli eletti nelle Liste civiche che, anche senza aderire al Movimento, ne condividano i principi ispiratori.
Parte IV – ORGANI DI GARANZIA
Art. 18 Tutele e incompatibilità
In ogni elezione deve essere assicurata l’espressione del voto degli iscritti e dei delegati in modo segreto. In ogni votazione in caso di parità tra due iscritti prevale l’anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano di età.
Gli eletti nelle cariche ed i componenti degli organi di direzione non possono essere rimossi prima della scadenza del mandato, se non per comprovati motivi di assoluta incompatibilità con i principi e l’etica del movimento. La delibera è adottata dal Segretario Nazionale d’intesa il Presidente Nazionale, fatto sempre salvo il ricorso al Collegio di Garanzia. Il ricorso non sospende l’esecuzione ma la pronuncia del Collegio deve intervenire entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. In caso di revoca di un Coordinatore comunale entro 30 giorni dalla delibera del Collegio di Garanzia il coordinatore provinciale indice il Congresso per l’elezione del successore.
Salvo deroghe motivate deliberate dalla Direzione Nazionale, la carica di Presidente provinciale e Coordinatore regionale, di Presidente Nazionale e di Segretario Nazionale è incompatibile con incarichi di Governo locale o nazionale; la carica di Coordinatore comunale è incompatibile con incarichi nelle Giunte dei rispettivi Comuni. È fatto divieto di ricoprire contemporaneamente più incarichi elettivi salvo deroga dell’Ufficio Poltico.
L’iscrizione al Movimento è libera. I Presidenti provinciali ed i componenti della Direzione Nazionale possono richiedere, nel caso di documentata incompatibilità del richiedente con i principi etici del Movimento, al Collegio di Garanzia di rifiutare l’iscrizione.
Analogamente il Collegio di Garanzia revoca l’iscrizione nel caso di grave violazione da parte di un iscritto degli articoli della Prima parte dello Statuto. La delibera del Collegio di Garanzia non è impugnabile nelle forme ordinarie.
Il Collegio di Garanzia nel caso di condanna penale non definitiva o di applicazione di misure cautelari valuta le condizioni per la permanenza dell’iscritto nel Movimento ovvero per la sospensione dell’iscrizione sino alla sentenza definitiva.
Art. 19 Il Collegio di Garanzia e la revisione contabile
Il Collegio di Garanzia esercita le proprie competenze sulla disciplina interna al Movimento. Il Collegio è costituito da un Presidente e da quattro componenti che vengono eletti dal Congresso nazionale. L’Assemblea Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, può revocare e sostituire, per gravi e documentati motivi, i componenti del Collegio di Garanzia.
Il Bilancio del Movimento è sottoposto al controllo di un Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea Nazionale, ovvero di una società di revisione contabile se previsto dalle vigenti leggi dello Stato.
Art. 20 Modifiche allo Statuto
Gli articoli dello Statuto possono essere modificati esclusivamente con delibera assunta a maggioranza dei membri dell’Assemblea Nazionale. Il nome ed il simbolo del Movimento possono essere modificati solo dal Congresso Nazionale, su proposta del Segretario Nazionale e del Presidente. In caso di specifiche ed urgenti esigenze elettorali è sufficiente una delibera dell’Ufficio politico.
PARTE V – NORME TRANSITORIE
Art. 21 Costituzione degli Organi
In sede di costituzione del Movimento, in attesa dell’espletamento delle procedure di tesseramento degli iscritti, il Segretario Nazionale, il Presidente Nazionale, il Vice Segretario Nazionale, il responsabile del Dipartimento Organizzazione,il Coordinatore della Direzione Nazionale, il Presidente del Collegio di Garanzia, i responsabili dei dipartimenti per le politiche del Centro-Sud e del nord ed i componenti del Collegio di Garanzia sono eletti dai delegati del Congresso di Fondazione.
I Coordinatori Regionali ed i Portavoce Provinciali sono nominati, su indicazione del Responsabile del DipartimentoOrganizzazione, dal Segretario Nazionale d’intesa con il Presidente Nazionale e sentito l’Ufficio politico.